Negli ultimi mesi è stata al centro delle discussioni sulla Corte Suprema un aspetto riguardante la judicial filosophy dei Justices, e più in generale di tutti i giudici, lo scontro tra i due principali metodi di interpretazione costituzionale, l’originalismo e l’evoluzionismo.

La filosofia originalista, o testualista, ha iniziato a diffondersi particolarmente negli anni Ottanta, grazie al contributo di Robert Bork, un giudice del Washington D.C. Circuit e Solicitor General degli Stati Uniti, che attraverso i suoi testi e i suoi casi consolidò e rafforzò la filosofia originalista, fungendo da vero e proprio motore che, insieme alla recente nascita della Federalist Society, diffuse questo metodo di interpretazione.

Questa filosofia si pone un semplice problema, partendo dal principio che nella maggior parte dei casi è richiesta un’interpretazione del testo costituzionale e che questa interpretazione deve essere data da un giudice (negli Stati Uniti a livello federale sono nominati dal Presidente) il cui compito non è di legiferare, ma di applicare la legge, sorge un problema riguardo la possibile usurpazione del processo democratico da parte del ramo giudiziario.

Gli originalista sostengono infatti che il testo vada interpretato secondo quella che era la comprensione e l’intento di coloro che lo hanno scritto, i Freamers, nella seconda metà del 1700. Questo metodo ridurrebbe i rischi di usurpazione in quanto i giudici dovrebbe cercare di interpretare la Costituzione per come era compresa ed applicata nel 1700, senza aggiungere delle riflessioni e delle considerazioni successive che potrebbero potenzialmente modificare il senso stesso della legge e comunque superare il processo democratico imponendo un’interpretazione quando questa non è stata decisa dal popolo attraverso i suoi rappresentanti.

La risposta più famosa degli originalista alla domanda di come mettere la Costituzione al passo con i tempi è sempre: “Go to Congress and change it”. I giudici applicano infatti solo la legge e non la possono creare o modificare, essendo questo il compito del Congresso.

Justice Antonin Scalia (1936 – 2016)

Per fare ciò Bork e Justice Scalia, uno dei più influenti e fermi sostenitori del testualismo, insiemi a molti altri giuristi e studiosi, hanno stabilito dei test da applicare nei casi di interpretazioni costituzionali:

  • innanzitutto, bisogna verificare se il diritto o più in generale l’oggetto del caso in questione è esplicitamente citato nel testo, se è il caso, non sussistono infatti particolari problemi di interpretazione;
  • nella maggior parte dei casi però il testo non contempla chiaramente il caso in questione, lasciando un margine, senza che si possa specificare effettivamente come interpretare univocamente un determinato emendamento (va sottolineato per il lettore che nonostante siano presenti gli articoli nella Costituzione americana, la maggior parte dei problemi interpretativi e soprattutto quelli di maggior risalto e importanza concernono l’interpretazione dei 27 emendamenti). In questi casi il giudice deve analizzare diversi aspetti:
    1. è innanzitutto importante analizzare le parole del testo e di farlo accertandosi del loro significato all’epoca dell’adozione della legge, per permettere una più fedele comprensione del testo e dell’emendamento;
    2. nella maggior parte dei casi però, il linguaggio del testo funge da indizio, ma in quanto tale non risolve completamente la questione. È quindi poi necessario studiare la storia del diritto in questione e se esso sia storicamente un diritto o una pratica riconosciuta ai tempi dell’adozione dell’emendamento in questione e se è ragionevole sostenere che all’epoca i Freamers intendessero proteggere quel diritto attraverso un determinato emendamento;
    3. si analizzano anche gli obiettivi dei Padri Fondatori, cosa volevano proteggere con questa provvisione, e la struttura dell’articolo in particolare e del testo nella sua interezza, nel caso della Costituzione, si analizzano gli obietti e la struttura dell’emendamento in particolare e della Costituzione in generale;
    4. infine, i commentatori e gli studiosi dell’epoca, attraverso le loro cronache e le loro spiegazioni possono fungere da aiuto supplementare nella comprensione dell’intento dei Padri Fondatori.

Attraverso questo metodo il giudice analizza se l’interpretazione o il diritto in questione può essere considerato come protetto dalla Costituzione o meno. Principalmente si ritiene che lo sia, nei casi controversi e non specificati chiaramente, se è storicamente un diritto o una pratica protetta negli Stati Uniti e lo era anche all’epoca dell’emendamento che dovrebbe garantirne il diritto.

Si è però anche affermata un’altra forma di interpretazione costituzionale, il così detto evoluzionismo, che prona invece per una più dinamica interpretazione della Costituzione, permettente, secondo questa visione, di adattarsi al cambiamento dei tempi.

Va però sottolineato come quando si parla di adattamento ai tempi non ci si riferisca all’adattamento di un diritto ai mezzi, ma all’adozione di diritto nuovi e non necessariamente contemplati. Un esempio è quello del diritto della privacy, la Corte stabilì in Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) che la Costituzione protegge il diritto alla privacy, chiaramente però questo diritto si applicava anche ai mezzi che i Padri Fondatori non tenevano in considerazione all’epoca in quanto non esistenti, come internet o i dispositivi elettronici. Infatti, l’evoluzione sostenuta dagli evoluzionisti concerne la modifica di interpretazioni contraendo o allargando la Costituzione in modi non necessariamente conformi a ciò che i Freamers intendevano attraverso dei caselaw e non attraverso il processo democratico.

Questo principiò si basa sulla massima che “un giudice non deve essere influenzato dal tempo del giorno, ma dal clima della stagione”, ossia che nelle sue interpretazioni il giudice dovrebbe tenere in considerazione il periodo in cui vive ed i cambiamenti sociali ed etici rispetto all’epoca dei Padri Fondatori. E qui sorgono i problemi, infatti se per i critici dell’originalismo non è ragionevole interpretare la Costituzione per come è stata scritta, per i critici dell’evoluzionismo, con quale autorità un giudice non eletto contrae o espande i diritti in ragione di quello che ritiene essere i cambiamenti della società, superando così il processo democratico, l’unico vero e proprio osservatorio dei cambiamenti della società?

Una delle principali argomentazioni si basa sulla difficolta della modifica della Costituzione, per la cui modifica è necessaria una maggioranza dei tre quarti delle due camere e l’approvazione della maggioranza degli Stati, e sul fatto che è necessaria un’evoluzione dei diritti che passi attraverso le Corti essendo queste un mezzo di cambiamento costituzionale più veloce.

Ciò apre però ad un problema di imparzialità del giudice e di una possibile interpretazione in base a delle preferenze personali e non più solo sulla legge, come invece dovrebbe essere. Infatti, oltre che un problema di autorità del ramo giudiziario di prendere queste importanti decisioni autonomamente, questa interpretazione concede un grande potere discrezionale alle Corti, cosa che, secondo i critici, si può dimostrare dannosa e pericolosa per la preservazione del principio della separazione dei poteri. Inoltre, ciò mette a rischio, secondo i critici, la stabilità dei diritti ed il loro valore completamente. Infatti, come osservo Justice Scalia: “A Bill of Rights that means what the majority wants it to mean is worthless.” (“Una carta dei diritti che significa ciò che la maggioranza vuole è inutile”).

Due delle più celebri battaglie degli evoluzionisti concernono l’aborto e la pena di morte, nella prima sostenendo un allargamento dell’interpretazione del Quattordicesimo Emendamento e l’altro una modifica dell’attuale comprensione dell’Ottavo Emendamento. Gli evoluzionisti sostengono che, data la natura dei testi in questione che, come è stato detto, raramente risolvono univocamente i conflitti ed in luce di un cambiamento, almeno presunto, della società, sia ragionevoli interpretarli diversamente.

Si nota quindi come questi due metodi siano profondamenti diversi nell’approccio, nel metodo e nel risultato a cui giungono e di como anche le domande da cui partono sono profondamente diverse. Mentre il primo concede un maggiore spazio all’intervento del Congresso e prona per una interpretazione fedele all’originale, il secondo preferisce affidare un maggiore spazio alle Corti ed al loro giudizio, preferendo un mantenimento dello spirito basilare, ma senza vietare uno stravolgimento dell’applicazione e della comprensione di questo spirito, permettendo anche di espanderlo e contrarlo in base ai tempi ed alle necessita.

Questo conflitto tra metodi di interpretazioni è destinato quindi a durare ancora a lungo e ad aprire ulteriori problemi interpretativi che dovranno essere risolti. È però importante comprendere queste filosofie per avere un quadro completo e per poter comprendere il ragionamento su cui si fondano le decisioni dei giudici e sui diversi approcci che essi possano avere allo stesso problema, che non si risolvono, come è stato detto, ad un mero problema di gusti, ma a problemi di natura tecnica e giuridica che influenzano le loro decisioni e che possono avere molte ricadute.